Ludwig Feuerback
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Chi è il Biologo Nutrizionista
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Il Biologo Nutrizionista segue e consiglia le persone da un punto di vista alimentare,
sia che si trovino in condizioni fisiologiche ottimali,
sia che presentino patologie (in eventuale collaborazione con il medico),
elaborando regimi/piani nutrizionali personalizzati.
Identifica, infatti, i bisogni dell’individuo correlati all’alimentazione e alla nutrizione attraverso una visita/colloquio individuale e/o di gruppo.
Una volta stilato un regime/piano nutrizionale appropriato alle esigenze emerse, ne verifica l’andamento e gli effetti sugli individui.
Predispone materiali informativi e conduce incontri volti alla divulgazione di conoscenze relative alla corretta alimentazione e suggerisce soluzioni migliorative del processo produttivo alimentare alla luce delle conoscenze delle proprietà nutrizionali degli alimenti e delle modificazioni che intervengono nei processi tecnologici.
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Quali sono le norme che disciplinano
l'esercizio della professione
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L'esercizio della professione di Biologo Nutrizionista è disciplinata dalla Legge 396/67 che, all’art. 3 (lettera b) attribuisce al biologo, tra le varie competenze, la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo sia in condizioni fisiologiche, sia patologiche. Tali competenze vengono ulteriormente ribadite nel D.P.R. 328/2001. Inoltre, la Legge 3/2018 ha previsto l'inclusione del Biologo tra i professionisti sanitari.
Il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93 – attribuisce ai biologi la:
“determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche … la determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività)… la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi…”.
ll Consiglio Superiore di Sanità ha reso due pareri in merito alle competenze del biologo in materia di nutrizione. In premessa, il Consiglio ha precisato testualmente, con la sentenza n. 6394/05:
"...le competenze del biologo in campo nutrizionale afferiscono ad una serie di atti e attività, fra le quali: l’elaborazione di diete, sia in funzione dei fabbisogni nutritivi sia in funzione delle intolleranze alimentari; l’elaborazione di diete destinate sia a soggetti sani sia a soggetti cui è stata destinata una patologia; il consiglio o l’indicazione di integratori/supplementi alimentari e altri prodotti dietetici di libera vendita” (Parere del Cons. Sup. Sanità del 15/12/2009, pag.2)
concludendo poi che:
“il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere, quale orientamento nutrizionale, finalizzato al miglioramento dello stato di salute” (Parere del Cons. Sup. Sanità del 12/04/2011).
L’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), previo superamento dell’esame di abilitazione, è condizione necessaria per poter esercitare la professione di Biologo Nutrizionista. Nessun altro soggetto oltre al Biologo Nutrizionista, al Medico o al Dietista (quest'ultimo solo dietro apposita prescrizione medica), è autorizzato in Italia alla formulazione di regimi nutrizionali in qualsiasi ambito. L'inosservanza di tale esplicita previsione normativa da parte di qualsiasi soggetto (quali personal trainer, coach vari, operatori olistici, estetiste, venditori di prodotti sostitutivi dei pasti, erboristi, ecc.) è sanzionabile penalmente in quanto costituisce abuso di professione.
Tra le incombenze in capo al biologo nutrizionista, rientrano quelle di non effettuare diagnosi, di non prescrivere farmaci e di non sostenere prime visite on-line (salvo circostanze straordinarie, di volta in volta autorizzate dall'Ordine Nazionale dei Biologi). È tuttavia possibile richiedere un consulto per via telefonica o telematica se già è stata effettuata la prima visita in studio.